La tassa di proprietà per i veicoli
ultraventennali va pagata o no?
A partire dall'anno in cui si compie il trentesimo anno
dalla costruzione, tutti i veicoli, tranne quelli adibiti
ad uso professionale, sono esenti dalla tassa di proprietà,
ma soggetti, se circolanti, alla tassa di circolazione nella
misura di euro 25,82 per gli autoveicoli, e di euro 10,33
per i motoveicoli.
Più complicata la faccenda per i veicoli dai 20
ai 29 anni.
A tal riguardo si premette quanto segue.
L'articolo 63 della legge 342 del 2000 stabilisce che sono
esenti dalla tassa di proprietà i veicoli ed i motoveicoli,
esclusi quelli adibiti ad uso professionale, a decorrere
dall'anno in cui si compie il trentesimo anno dalla loro
costruzione.
Detta legge stabilisce altresì che l'esenzione di
cui sopra sia estesa a tutti i veicoli di particolare interesse
storico e collezionistico, per i quali il termine è
ridotto a venti anni. La legge attribuisce all'ASI e alla
FMI il compito di individuare, con propria determinazione,
i veicoli di particolare interesse storico e collezionistico,
e di aggiornare tale determinazione annualmente.
Detto in parole povere la legge dice:
"esenti bollo i veicoli trentennali e quelli ventennali
se negli elenchi ASI e FMI."
La faccenda però si complica:
mentre la FMI effettivamente stila la lista richiestale
dalla legge 342/2000, e la aggiorna ogni anno, indicando
un elenco di modelli generalmente definiti (es: Piaggio
Vespa 125 Primavera), l'ASI non aggiorna la lista dal lontano
2001 ovvero, per essere più precisi, fornisce al
ministero solamente l'elenco delle targhe dei veicoli dei
propri soci cosicché si viene a creare la paradossale
situazione in cui due identici Fiat 127 di colore bianco,
entrambi del 1980 siano l'uno esente bollo in quanto iscritto
al registro dell'ASI e l'altro soggetto alla normale tassa
di proprietà in quanto non risultante da un elenco
che di fatto non esiste, per come era stato inteso.
(Risulta evidente come si sia venuta a creare una sorta
di monopolio che non sembrerebbe essere nelle intenzioni
del legislatore.)
A seguito delle grandi e varie polemiche inerenti questa
questione, e delle insistenti richieste fatte all'ASI affinché
dirami l'attesa lista, nel febbraio 2004 il consiglio federale
dell'ASI dirama una delibera in cui esclude, una volta per
tutte, la compilazione di una qualsiasi lista di modelli
(che molte regioni ancora attendono invano), e dichiara
giustamente che ogni veicolo, purchè costruito entro
il 31.12.1984, se in possesso dei basilari requisiti previsti
dal proprio Regolamento Tecnico Nazionale, sia un veicolo
di particolare interesse storico.
Da ciò consegue che tutti i veicoli dall'anno in
cui si compie il ventesimo anno dalla costruzione, se in
stato decoroso e non sostanzialmente modificati, sarebbero
esenti dalla tassa di proprietà, e quindi soggetti,
come i trentennali, solo alla tassa di circolazione, se
circolanti.
A tal riguardo si specifica però che la faccenda
è controversa e che se si digita la targa di un veicolo
tra i 20 e i 29 anni di età, il computer di ACI o
Tabacchino fornirà come dovuta la cifra intera della
tassa di proprietà.
Ognuno valuti di testa propria, la maggior parte di noi,
ad ogni modo, paga il cosiddetto "bollo ridotto",
ovvero i 25,82 euro per le auto e i 10,33 per le moto.
Prescrizione
Per chi decidesse di pagare il cosiddetto "bollo ridotto",
può essere interessante inoltre sapere che: (Fonte:
Ruote Classiche di luglio 2006)
Il decreto legge 269/03 ha introdotto un'eccezione alla
regola in materia di bollo auto contenuta nell'articolo
5 della legge 53/83. Secondo quest'ultima, la pubblica amministrazione
decade dal diritto di recuperare eventuali somme non versate
se non agisce entro il 31 dicembre del terzo anno successivo
all'annualità d'imposta sulla quale l'irregolarità
viene riscontrata. Ciò significa, per esempio, che
per i bolli riferiti al 2000, la decadenza sarebbe dovuta
intervenire il 31 dicembre 2003 e per quelli 2001, il 31
dicembre 2004. Ma per entrambe queste annualità il
sopra citato Decreto Legge 269/03 ha stabilito un differimento
al 31 dicembre 2005. Dopo questa data, ritorna in vigore
la regola generale, salvo interpretazioni diverse che derivino
da eventuali leggi. Riguardo all'annualità 1993,
per esempio, la decadenza si è compiuta il 31 dicembre
1996. Chi ricevesse ora l'addebito può far valere
la decadenza rispedendo al mittente l'ingiunzione di pagamento.
Può accadere che la procedura di recupero venga avviata
in tempo e poi interrotta a seguito di atti o fatti che
interrompono il conteggio dei termini di decadenza.
Larticolo
che segue è stato pubblicato su Ruoteclassiche di
dicembre 2008 e rende quasi ufficiale ciò
che viene spiegato sopra.
