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La tassa di proprietà per i veicoli ultraventennali va pagata o no?

A partire dall'anno in cui si compie il trentesimo anno dalla costruzione, tutti i veicoli, tranne quelli adibiti ad uso professionale, sono esenti dalla tassa di proprietà, ma soggetti, se circolanti, alla tassa di circolazione nella misura di euro 25,82 per gli autoveicoli, e di euro 10,33 per i motoveicoli.

Più complicata la faccenda per i veicoli dai 20 ai 29 anni.

A tal riguardo si premette quanto segue.

L'articolo 63 della legge 342 del 2000 stabilisce che sono esenti dalla tassa di proprietà i veicoli ed i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, a decorrere dall'anno in cui si compie il trentesimo anno dalla loro costruzione.
Detta legge stabilisce altresì che l'esenzione di cui sopra sia estesa a tutti i veicoli di particolare interesse storico e collezionistico, per i quali il termine è ridotto a venti anni. La legge attribuisce all'ASI e alla FMI il compito di individuare, con propria determinazione, i veicoli di particolare interesse storico e collezionistico, e di aggiornare tale determinazione annualmente.
Detto in parole povere la legge dice:
"esenti bollo i veicoli trentennali e quelli ventennali se negli elenchi ASI e FMI."
La faccenda però si complica:
mentre la FMI effettivamente stila la lista richiestale dalla legge 342/2000, e la aggiorna ogni anno, indicando un elenco di modelli generalmente definiti (es: Piaggio Vespa 125 Primavera), l'ASI non aggiorna la lista dal lontano 2001 ovvero, per essere più precisi, fornisce al ministero solamente l'elenco delle targhe dei veicoli dei propri soci cosicché si viene a creare la paradossale situazione in cui due identici Fiat 127 di colore bianco, entrambi del 1980 siano l'uno esente bollo in quanto iscritto al registro dell'ASI e l'altro soggetto alla normale tassa di proprietà in quanto non risultante da un elenco che di fatto non esiste, per come era stato inteso.
(Risulta evidente come si sia venuta a creare una sorta di monopolio che non sembrerebbe essere nelle intenzioni del legislatore.)
A seguito delle grandi e varie polemiche inerenti questa questione, e delle insistenti richieste fatte all'ASI affinché dirami l'attesa lista, nel febbraio 2004 il consiglio federale dell'ASI dirama una delibera in cui esclude, una volta per tutte, la compilazione di una qualsiasi lista di modelli (che molte regioni ancora attendono invano), e dichiara giustamente che ogni veicolo, purchè costruito entro il 31.12.1984, se in possesso dei basilari requisiti previsti dal proprio Regolamento Tecnico Nazionale, sia un veicolo di particolare interesse storico.
Da ciò consegue che tutti i veicoli dall'anno in cui si compie il ventesimo anno dalla costruzione, se in stato decoroso e non sostanzialmente modificati, sarebbero esenti dalla tassa di proprietà, e quindi soggetti, come i trentennali, solo alla tassa di circolazione, se circolanti.

A tal riguardo si specifica però che la faccenda è controversa e che se si digita la targa di un veicolo tra i 20 e i 29 anni di età, il computer di ACI o Tabacchino fornirà come dovuta la cifra intera della tassa di proprietà.

Ognuno valuti di testa propria, la maggior parte di noi, ad ogni modo, paga il cosiddetto "bollo ridotto", ovvero i 25,82 euro per le auto e i 10,33 per le moto.

Prescrizione

Per chi decidesse di pagare il cosiddetto "bollo ridotto", può essere interessante inoltre sapere che: (Fonte: Ruote Classiche di luglio 2006)

Il decreto legge 269/03 ha introdotto un'eccezione alla regola in materia di bollo auto contenuta nell'articolo 5 della legge 53/83. Secondo quest'ultima, la pubblica amministrazione decade dal diritto di recuperare eventuali somme non versate se non agisce entro il 31 dicembre del terzo anno successivo all'annualità d'imposta sulla quale l'irregolarità viene riscontrata. Ciò significa, per esempio, che per i bolli riferiti al 2000, la decadenza sarebbe dovuta intervenire il 31 dicembre 2003 e per quelli 2001, il 31 dicembre 2004. Ma per entrambe queste annualità il sopra citato Decreto Legge 269/03 ha stabilito un differimento al 31 dicembre 2005. Dopo questa data, ritorna in vigore la regola generale, salvo interpretazioni diverse che derivino da eventuali leggi. Riguardo all'annualità 1993, per esempio, la decadenza si è compiuta il 31 dicembre 1996. Chi ricevesse ora l'addebito può far valere la decadenza rispedendo al mittente l'ingiunzione di pagamento. Può accadere che la procedura di recupero venga avviata in tempo e poi interrotta a seguito di atti o fatti che interrompono il conteggio dei termini di decadenza.

L’articolo che segue è stato pubblicato su Ruoteclassiche di dicembre 2008 e rende “quasi ufficiale” ciò che viene spiegato sopra.